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lunedì 1 dicembre 2008

SMOG - RISCHI PER IL CUORE

Prendendo in esame 48 pazienti ricoverati in ospedale per problemi cardiaci, gli studiosi dell'Università di Harvard (Usa) hanno stabilito che le sostanze chimiche nell'aria derivanti da combustibili fossili (petrolio e carbone) danneggiano la funzionalità del cuore, mettendo in corto circuito gli impulsi elettrici alla base del suo funzionamento.
Le persone più a rischio sono quelle che stanno più a lungo nel traffico, come i vigili urbani.

mercoledì 19 novembre 2008

"È una decisione eccessiva muore più gente sulle strade" - cronaca - Repubblica.it

1300 morti sul lavoro all'anno, sono queste le stime che ci fanno preoccupare, a queste andrebbero, però inseriti gli incidenti sul lavoro che comportano per il lavoratore una invalidità spesso permanente e tutti gli incidenti ad orologeria, cioè, tutte le malattie che si manifestano dopo anni a causa di un'attività lavorativa a rischio.
Per non parlare dei costi dei risarcimenti danni provocati dagli incidenti sul lavoro.
In realtà le dichiarazioni dei politici di turno che fanno dichiarazioni in merito sono finalizzate a farci apparire le cose come vogliono farceli apparire, e, quasi sempre, non è la verità.

"È una decisione eccessiva muore più gente sulle strade" - cronaca - Repubblica.it

venerdì 7 novembre 2008

Artefici del nostro destino: Sorveglianza sanitaria: aspetti salienti sui provvedimenti in caso di idoneità con prescrizioni o limitazioni o di inidon

Fonte: www.arteficidelnostrodestino.blogspot.com

L'articolo di Filippo Macaluso evidenzia alcuni aspetti tecnico legislativi dei provvedimenti conseguenti l'esito della Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08
Leggi l'articolo completo

giovedì 23 ottobre 2008

Sorveglianza Sanitaria secondo il D.Lgs. 81/08

La Sorveglianza Sanitaria attuata in azienda dal Medico Competente è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 41 del decreto descrive le caratteristiche in cui la Sorveglianza Sanitaria è ammessa e stabilisce le sue modalità di attuazione secondo precisi vincoli

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste all’ordinamento, le visite di cui al comma 2,
lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze sicotrope e
stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’
ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.


martedì 21 ottobre 2008

Gli RLS Cobas Pubblico Impiego esprimono parere negativo al Documento di Valutazione dei Rischi

Si informano i lavoratori della Polizia Municipale di Palermo che gli RLS Cobas Pubblico Impiego hanno espresso il proprio parere negativo alla Valutazione dei rischi in materia di sicurezza effettuata dall'amministrazione, soprattutto per la parte riguardante gli operatori in servizio di controllo del traffico veicolare.
Si vuole chiarire che, prima di procedere alla valutazione dei rischi, occorre provvedere, ai sensi del D.Lgs 626/94 art.4 comma 6 e oggi dall'art. 29, comma2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), a consultare gli RLS.
Solo dopo che la valutazione dei rischi era stata effettuata gli RLS Cobas hanno potuto esprimere il proprio parere negativo.
Di fatto tale documento di valutazione gli RLS l'hanno dovuto subire dall'alto.
Tra l'altro, singolare che l'attuale valutazione del rischio non giustificherebbe neppure la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria, cosa che invece continua ad essere effettuata in violazione dell'art. 5, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

sabato 4 ottobre 2008

Sorveglianza Sanitaria: il mansionario un riferimento indispensabile per la regolarità della sorveglianza sanitaria

Nella Sorveglianza Sanitaria, effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08, è di priorità assoluta il mansionario dei dipendenti.

Il mansionario di ogni lavoratore per il medico competente è un riferimento di base necessario per attingere informazioni sul luogo di lavoro, sull'impegno settimanale e giornaliero, sulle operazioni effettuate durante l’attività lavorativa, sulle attrezzature impiegate, sugli impianti utilizzati, sui prodotti chimici utilizzati, sui tempi di esposizioni agli agenti inquinanti, sui tempi di esposizioni al rumore, sui dispositivi di protezione individuali e sugli orari di servizio.

La Sorveglianza Sanitaria attuata senza tenere conto di questo non può definirsi regolare.

Le informazioni inserite nel mansionario, firmato dal lavoratore, permettono, così, al Medico Competente una corretta valutazione dei carichi di lavoro su cui esprimere il giudizio di idoneità.

A Palermo, gli operatori della Polizia Municipale, ad oggi, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria senza che il medico competente abbia il mansionario che, per i motivi sopra esposti, è un riferimento irrinunciabile per le valutazioni proprie dell'attuazione della sorveglianza sanitaria.

I nostri sforzi saranno rivolti a migliorare le condizioni dei lavoratori ed in particolare a quelli maggiormente esposti che subiscono una sorveglianza sanitaria sommaria.

Il Medico Competente, comunque, dovrebbe sempre tenere conto che nessuno può definirsi idoneo a lavorare in ambienti non idonei.
Filippo Macaluso (RSU RSU del Comune di Palermo)

martedì 2 settembre 2008

Morti sul lavoro, strage infinita tre vittime a Catania e Lodi - cronaca - Repubblica.it


Quando i Dispositivi di Protezione Individuale sono dannosi.,
Movimento "Tagghiamu stu Palluni"

A volte, i Dispositivi di Protezione Individuali invece di proteggere creano ulteriori rischi.
Potrebbe essere il caso della notizia su La Repubblica di oggi, due lavoratori morti a Catania, travolti da un treno.
Sembrerebbe che le cuffie antirumore hanno impedito, ai lavoratori, di udire il segnale sonoro del treno in arrivo.
Tale circostanza ha evidenziato ancora una volta che, a prescindere da quanto verrà accertato dalle autorità competenti, i Dispositivi di Protezione Individuali devono essere scelti dopo un'attenta e corretta valutazione dei rischi.
Non è sufficiente adempiere all'onere di fornire i DPI se non viene considerato che l'uso di tale dispositivo crea un deficit uditivo al lavoratore e che, in determinate condizioni, può essere altamente lesivo.
Probabilmente avrebbero dovuto provvedere affinché tale deficit fosse compensato con la presenza di personale addetto al controllo visivo dell'arrivo del treno o, addirittura, con l'area opportunamente delimitata o, quantomeno, con l'area protetta da un sistema meccanico per impedire la contemporanea presenza dei lavoratori e del treno.
I fatti sono chiari: si continua a morire per valutazioni errate degli addetti alla sicurezza, o per non avere preventivamente valutato i rischi o per non avere correttamente vigilato sul lavoro.
E questo, è decisamente inaccettabile.

Morti sul lavoro, strage infinita tre vittime a Catania e Lodi - cronaca - Repubblica.it